La trasmissione dei modelli per le comunicazioni delle operazioni blacklist intercorse nel periodo d’imposta 2015 è fissata per lunedì 11 aprile 2016 per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, e per mercoledì 20 aprile 2016 per gli altri soggetti in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione. Come noto, ai sensi dell’art. 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010, gli acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese / ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente introdotto con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908. Va evidenziato che dal 2014, l’art. 21, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”, modificando il citato comma 1, ha: _ fissato ad € 10.000 complessivi annui (in luogo dei previgenti € 500 per operazione) il limite il cui superamento comporta l’obbligo di presentazione della comunicazione “black list”; _ modificato la periodicità di invio della comunicazione, che è divenuta annuale (in luogo di quella mensile / trimestrale). SOGGETTI OBBLIGATI E OPERAZIONI DA COMUNICARE: Soggetti passivi IVA (imprese / lavoratori autonomi) che effettuano, nei confronti di operatori economici (non privati) aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori “black list”, le seguenti operazioni: _ cessioni di beni / prestazioni di servizi rese; _ acquisti di beni / prestazioni di servizi ricevute. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.10.2010, n. 53/E sono altresì obbligati alla comunicazione: _ gli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali; _ le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; _ i rappresentanti fiscali e le identificazioni dirette di soggetti non residenti. SOGGETTI ESONERATI: _ soggetti che adottano il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011; _ soggetti forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015. Nella citata Circolare n. 53/E l’Agenzia ha precisato che il momento rilevante per individuare il periodo in cui ricomprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di annotazione nei registri IVA. INDIVIDUAZIONE DELLA “SOGLIA” DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE: Come accennato, in base al D.Lgs. n. 175/2014 l’adempimento in esame va effettuato per le operazioni “il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000”. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E, ha precisato che il nuovo limite di € 10.000 va inteso non per singola operazione, ma che lo stesso “… debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list”. Di conseguenza il nuovo limite va verificato con riferimento all’ammontare complessivo delle operazioni rese / ricevute intervenute con tutte le controparti “black list”. La soglia, quindi, non va verificata né con riguardo alla singola controparte, né alle sole operazioni attive / passive né a ciascuna delle 4 categorie di operazioni (cessioni / prestazioni rese / acquisti / prestazioni ricevute), bensì complessivamente. ESEMPIO UNO: Un operatore italiano effettua le seguenti operazioni con 2 (A e B) soggetti “black list”. Tipologia operazione Soggetto A Soggetto B Totale Cessione di beni 1.000 —- 1.000 Prestazioni di servizi rese 6.000 —- 6.000 Acquisti di beni —– 5.000 5.000 Prestazioni di servizi ricevute —– 3.000 3.000 Totale 7.000 8.000 15.000 Considerato che la soglia di € 10.000 si riferisce a tutte le operazioni effettuate con operatori “black list”, la comunicazione va presentata, posto che complessivamente (15.000) risulta superato detto limite. Non rileva che con riferimento alla singola controparte il limite non sia superato. ESEMPIO DUE: Un operatore italiano effettua le seguenti operazioni con un soggetto “black list”. Tipologia operazione Ammontare Cessione di beni 1.000 Prestazioni di servizi rese 6.000 Acquisti di beni 7.000 Prestazioni di servizi ricevute 5.000 Totale 19.000 Considerato che la soglia di € 10.000 si riferisce all’ammontare complessivo delle operazioni effettuate (19.000) la comunicazione va presentata. Non rileva che l’ammontare di ciascuna delle 4 categorie di operazioni non superi il limite. Al fine di verificare il superamento o meno della citata soglia risulta quindi opportuno monitorare tutte le operazioni intervenute con soggetti “black list”, anche di ammontare minimale, documentate da fattura (non rilevano, infatti, le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale). NOTE DI CREDITO: Per individuare il superamento o meno del limite di € 10.000 e quindi dell’obbligo di presentazione della comunicazione in esame dovrebbero rilevare anche le note di credito (così, ad esempio, in presenza di un importo complessivo pari a € 10.500 e di note di credito per € 1.000, la comunicazione non andrà presentata). Come accennato, il citato D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto la presentazione della comunicazione in esame con periodicità annuale (in luogo della precedente mensile / trimestrale), senza tuttavia individuare il termine per l’effettuazione di tale adempimento. Dalla lettura del citato Provvedimento 2.8.2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di comunicazione polivalente, si potrebbe desumere che il termine di invio della comunicazione “black list” per il 2015 coincida con quello previsto per lo spesometro, ossia: _ 11.4.2016 (il 10 cade di domenica) per i contribuenti mensili; _ 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali. Anche a seguito dell’innalzamento del limite a € 10.000: _ dovrebbe essere ancora applicabile quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.11.2013, in base alle quali le operazioni “black list” comunicate utilizzando il quadro BL non vanno riportate nella comunicazione clienti-fornitori (spesometro). Non vanno ricomprese in detta comunicazione anche quelle escluse dalla comunicazione “black list” per mancato superamento del nuovo limite (€ 10.000); _ per le operazioni effettuate con Stati UE “black list” (ad esempio, Monaco), oltre alla comunicazione in esame è necessario inviare anche i modelli Intra. La comunicazione avviene per mezzo del Modello Polivalente (consigliando di formare due distinte comunicazioni per Spesometro e Blacklist), si consiglia pertanto di contattare la Vostra casa software al fine di verificare che il Vostro gestionale sia già predisposto per la formazione del file da renderci per la sua trasmissione ad Agenzia delle Entrate. Tale file deve essere necessariamente in formato “tracciato ministeriale”. Di seguito l’elenco dei paesi Black list alla luce della modifica introdotta con la Legge di Stabilità 2014: Escono dalla black list Alderney (Isole del Canale), Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turk e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat, Singapore. Eliminati anche Costarica, Malta, che erano stati inseriti limitatamente ad alcune attività. Paesi Black list per operazione effettuate nel 2015 Andorra; Bahamas; Barbados; Barbuda; Brunei; Gibuti (ex Afar e Issas); Grenada; Guatemala; Hong Kong; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini statunitensi; Kiribati (ex Isole Gilbert); Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Maldive; Nauru; Niue; Nuova Caledonia; Oman; Polinesia francese ; Saint Kitts e Nevis; Salomone; Samoa; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Sant’Elena; Sark (Isole del Canale); Seychelles; Tonga; Tuvalu (ex Isole Ellice); Vanuatu. Black list 2015 per specifiche attività: • Bahrein: con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; • Monaco: con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato; • Angola: solo per le società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, per le società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; • Antigua: solo per le international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, e per le società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni; • Dominica: sono per le international companies esercenti l’attività all’estero; • Ecuador: solo per le società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi; • Giamaica: solo per le società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e per quelle localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; • Kenia: solo per le società insediate nelle Export Processing Zones; • Panama: per le società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, per quelle situate nella Colon Free Zone, oppure operanti nelle Export Processing Zone; • Portorico: per le società esercenti attività bancarie, per quelle previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; • Svizzera: per le società non soggette alle imposte cantonali e municipali; • Uruguay: solo per le società esercenti attività bancarie e per le holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. Convenzioni 2015 con effetti futuri • Svizzera: uscirà dalla black list nel 2017. L’accordo sulla trasparenza è già valido ma solo ai fini della voluntary disclosure per il rimpatrio dei capitali; • Principato di Monaco: un protocollo lo elimina dalla lista ai fini della voluntary disclosure da subito. Monaco si impegna poi allo scambio di informazioni (in vista l’uscita definitiva); • Hong Kong: se le procedure si concluderanno entro fine anno uscirà dalla lista nel 2016.