6 MAGGIO 2015 Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese. Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla CCIAA in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell’anno in corso. Soggetti obbligati Sono obbligate al pagamento del diritto annuale: · imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale; · società semplici agricole; · società semplici non agricole; · società cooperative e consorzi; · enti economici pubblici e privati; · aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00; · Geie – Gruppo europeo di interesse economico; · società di persone (Snc, Sas); · società tra avvocati D.Lgs. n.96/01; · imprese estere con unità locali in Italia; · Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa; · società consortili a responsabilità limitata per azioni. Soggetti esclusi Sono escluse dal pagamento del diritto annuale: · le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2014 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività); · le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2014 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2015; · le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2014 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2015; · le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’art.2545-septiesdecies cod.civ.) nell’anno 2014. Il calcolo del diritto annuale La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.0227775 del 29 dicembre 2014 ha fornito indicazioni in merito agli importi da versare per l’anno 2015, tenendo conto della riduzione degli importi del diritto annuale stabilita dall’art.28 della L. n.114/14 (di conversione del D.L. n.90/14) per gli anni 2015 e seguenti. Æ Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. È necessario tener presente che ciascuna Camera di Commercio può determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2015, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%. Per i soggetti individuati nella seguente tabella, dal 1° gennaio 2015 gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all’unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5): Tipologia d’impresa/società Costi sede Costi U.l.* Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati) € 130,00 € 26,00 Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 57,20 € 11,44 Società semplici agricole € 65,00 € 13,00 Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero